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Legge 24/11/1981 n. 689

Art. 56 - Libertà controllata

1. La libertà controllata comporta in ogni caso:

1) il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;

2) l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

3) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, an che se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

4) la sospensione della patente di guida;

5) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini del l'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

6) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'art. 62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'art. 64.

2. Nei confronti del condannato il magistrato di sorveglianza può disporre che i centri di servizio sociale previsti dalla legge 26 luglio 1975 n. 354, svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale.

3. (Comma inserito dal D.L. 30 dicembre 2005 n. 272). Nei confronti del condannato tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale presso una delle strutture di cui all'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e successive modificazioni, e che ne faccia richiesta, l'obbligo di cui al numero 2) del primo comma può essere sostituito dalla attestazione di presenza da parte del responsabile della struttura.

Art. 57 - Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio

1. Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita.

2. La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva. Legge 24/11/1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale.

3. Per la determinazione della durata della pena sostitutiva anche nei casi in cui è concessa la sospensione condizionale della pena, e per qualsiasi altro effetto giuridico, un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semidetenzione o a due giorni di libertà controllata.

Art. 58 - Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva

1. Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.

2. Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata.

Art. 59 - Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva

1. (Comma così modificato dalla Legge 12 giugno 2003 n. 134).La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente.

2. La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non può essere sostituita:

a) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole;

b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell'art. 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà;

c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423, e 31 maggio 1965 n. 575.

Art. 60 - Esclusioni oggettive (Articolo abrogato dalla Legge 12 giugno 2003 n. 134)

1. Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale: 318 (corruzione per un atto d'ufficio); 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); 321 (pene per il corruttore); 322 (istigazione alla corruzione); 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa; 371 (falso giuramento della parte); 372 (falsa testimonianza); 373 (falsa perizia o interpretazione); 385 (evasione); 391, primo comma (procurata inosservanza dolosa di misure di sicurezza detentive); 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti); 444 (commercio di sostanze alimentari nocive); 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pub blica); 452 (delitti colposi contro la salute pubblica); 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio); 501-bis (manovre speculative su merci); 590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli in fortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determina to le conseguenze previste dal primo comma n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale; 644 (usura).

2. Le pene sostitutive non si applicano, altresì, ai reati previsti dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966 n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976 n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

3. Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del lavoro, nonché dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica e in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria. Legge 24/11/1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale.

Art. 61 - Condanna alla pena sostitutiva

1. Il giudice, nel dispositivo della sentenza di condanna o del decreto penale deve indicare la specie e la durata della pena detentiva sostituita con la semidetenzione, la libertà controllata o la pena pecuniaria.

Art. 62 - Determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata

1. Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione o alla libertà controllata al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che determina le modalità di esecuzione della pena avvalendosi dei criteri indicati negli articoli 55 e 56 e osservando le norme del capo IIbis del titolo II della legge 26 luglio 1975 n. 354.

2. Quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza può disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato.

3. L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione della pena è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, che procede a norma dell'art. 63.

4. Nel caso di semidetenzione, l'ordinanza è trasmessa altresì al direttore dell'istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato.

Art. 63 - Esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata

1. Appena ricevuta l'ordinanza prevista nel penultimo comma dell'articolo precedente, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi, a decorrere dal giorno successivo, alle prescrizioni in essa contenute. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi, della patente di guida e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione "documento non valido per l'espatrio", limitatamente alla durata della pena.

2. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, sulla patente di guida, o su un foglio aggiunto che deve costituirne parte integrante, sono annotate le modalità di utilizzazione stabilite dal magistrato di sorveglianza.

3. Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del primo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia, vengo- no inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti.

4. Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonché al direttore dell'istituto o della sezione presso cui si trova il condannato alla semidetenzione.

5. Se il condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato: la pena inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione. Quando la località designata per l'esecuzione della pena è diversa da quella in cui il condannato si trova, il termine per l'inizio dell'esecuzione è prolungato dei giorni necessari per il viaggio, secondo i criteri indicati nel primo comma dell'art. 183 del codice di procedura penale.

Art. 64 - Modifica delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata

1. Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'art. 62 possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità, osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975 n. 354. La richiesta di modifica delle prescrizioni non sospende l'esecuzione della pena tuttavia le prescrizioni, in caso di assoluta urgenza, possono essere modificate con provvedimento provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento. L'ordinanza che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa all'organo di polizia o al direttore dell'istituto o della sezione competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni. Agli stessi organi sono trasmessi immediatamente i provvedimenti provvisori emanati ai sensi del comma precedente.

2. Non possono essere modificate le prescrizioni di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'art. 55 e 3, 5 e 6 dell'art. 56.

Art. 65 - Controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di condanna

1. L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta la semidetenzione o la libertà controllata o, in mancanza di questo, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente verifica periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tiene un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo.

2. Nel fascicolo individuale sono custoditi l'estratto della sentenza di con- Legge 24/11/1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale. danna, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione, copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena. Si applicano al condannato alla semidetenzione le norme di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976 n. 431.

3. Il controllo sull'osservanza dell'obbligo prescritto dal primo comma dell'art. 55 viene effettuato dal direttore dell'istituto o della sezione ivi indicata.

Art. 66 - Inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla libertà controllata

 

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